CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS

D.Lgs. 102/2014 all’ art. 2 definisce il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) alla lettera n)

“accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.

Le innovazioni contenute nel Contratto di Servizio Energia Plus sono sostanzialmente riconducibili a due aspetti:

da un lato, si uniscono i concetti di comfort e di risparmio energetico, cioè si persegue la ricerca del massimo risparmio di energia possibile, fornendo comunque il livello di comfort richiesto dagli utenti;

dall’altro, si individua nel miglioramento dell’efficienza degli impianti o meglio ancora dell’edificio/impianto, lo strumento per garantire comfort e risparmio energetico.

Per la prima volta il legislatore mette insieme il concetto di risparmio energetico con il concetto di comfort e indica nel processo di miglioramento dell’efficienza energetica lo strumento in grado di soddisfare queste due esigenze apparentemente contrastanti.

Per la prima volta il legislatore mette insieme il concetto di risparmio energetico con il concetto di comfort e indica nel processo di miglioramento dell’efficienza energetica lo strumento in grado di soddisfare queste due esigenze apparentemente contrastanti.

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